Il decreto di riforma Irpef-Ires, all’articolo 9, rubricato «Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali», prevede una rilevante modifica, per la determinazione dell’Ires, già applicabile nell’anno 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. In particolare, la soppressione del comma 3 dell’articolo 110 TUIR esclude l’irrilevanza fiscale delle differenze cambio non realizzate, la cui sussistenza trova traccia nel quadro RV del modello redditi società di capitali. Rimane, tuttavia, invariata la disciplina relativa alla contabilizzazione delle differenze cambio (cfr. OIC 26) e all’accantonamento dell’utile netto sulle differenze cambio in apposita riserva (cfr. articolo 2426, c. 1, n. 8-bis, del C.c.).