Il Trust post riforma dell’imposta sulle donazioni: completo il quadro della tassazione diretta ed indiretta

Il Trust post riforma dell’imposta sulle donazioni: completo il quadro della tassazione diretta ed indiretta

La recente riformulazione della normativa tributaria sui trust, introdotta con il Decreto Legislativo n. 139 del 2024 in materia di riforma dell'imposta sulle donazioni, costituisce un elemento di notevole rilevanza per l’utilizzo del trust all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Il trust, infatti, è ormai pienamente legittimato sia per quanto concerne le imposte dirette, in quanto esplicitamente disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sia dal punto di vista civilistico.

Tuttavia, l'unico margine di incertezza, legato all'imposizione indiretta e finora esaminato dalla Circolare n. 34/E/2022, (in accoglimento della posizione consolidata della Corte di Cassazione) viene definitivamente superato grazie a questa riforma.

Ciò risulta di particolare interesse in quanto il trust costituisce l'unico istituto nell'ordinamento italiano che consente di trasferire la gestione di un patrimonio a un soggetto (trustee), il quale, pur diventando titolare formale del patrimonio stesso, è vincolato ad agire in conformità con lo scopo delineato dal disponente. Tale finalità può essere estremamente variegata, includendo, ad esempio, la difesa del patrimonio, la sua gestione in vista di un passaggio generazionale, la destinazione a fini di beneficenza o il miglioramento della governance aziendale.

La riforma dell’imposta sulle donazioni introduce importanti novità, stabilendo che: a) l'atto di dotazione non è sottoposto a tassazione, salvo diverso desiderata del disponente; b) in assenza di tassazione all'atto della dotazione, l'imposta sulle donazioni sarà applicata al momento del trasferimento del patrimonio ai beneficiari da parte del trustee; c) nel caso in cui si opti per la tassazione anticipata nel momento dell’atto di dotazione, nessuna ulteriore imposta è prevista al momento della distribuzione del patrimonio ai beneficiari.

In sostanza, qualora si scelga di corrispondere imposte al momento della costituzione del trust, le vicende patrimoniali verificatesi durante la sua vita, così come eventuali mutamenti nel regime fiscale tra la costituzione e la distribuzione del patrimonio, non avranno rilevanza.

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