
Differenze cambio: con la riforma tributaria irrilevante è il realizzo
Il decreto di riforma Irpef-Ires, all’articolo 9, rubricato «Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali», prevede una rilevante modifica, per la determinazione dell’Ires, già applicabile nell’anno 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. In particolare, la soppressione del comma 3 dell’articolo 110 TUIR esclude l’irrilevanza fiscale delle differenze cambio non realizzate, la cui sussistenza trova traccia nel quadro RV del modello redditi società di capitali. Rimane, tuttavia, invariata la disciplina relativa alla contabilizzazione delle differenze cambio (cfr. OIC 26) e all’accantonamento dell’utile netto sulle differenze cambio in apposita riserva (cfr. articolo 2426, c. 1, n. 8-bis, del C.c.).
In particolare, la normativa vigente prevede che gli utili e le perdite conseguenti alla valutazione dei crediti e debiti in valuta non abbiano rilevanza fiscale, contribuendo al risultato imponibile solo all’atto del loro realizzo (ovvero incasso o pagamento). Tale irrilevanza trova spazio nei dichiarativi nel quadro RF quale variazione in aumento (perdite non realizzate) o diminuzione (utili non realizzati).
Al momento del realizzo, dovrà essere inserito il differenziale tra valore civile e valore fiscale conseguente al disallineamento in essere, che risulta riportato nel quadro RV, sez. I.
Come già indicato, a partire dal periodo d’imposta 2024 per i soggetti solari, questo articolato procedimento verrebbe eliminato, quale conseguenza della soppressione del comma 3 dell’articolo 110, TUIR. Ciò comporterebbe, in quest’ambito, la “piena derivazione” del risultato fiscale da quello civilistico, con effetti fiscali immediati delle differenze su cambi contabilizzate alla chiusura dell’esercizio, quand’anche non realizzate.
Sussiste, tuttavia, un tema di rilievo, ad oggi non indicato nell’articolato normativo e connesso con un eventuale regime transitorio: ovvero, come dovranno essere gestite le differenze cambio civili/fiscali cumulate al 31/12/2023? Il legislatore o in sede interpretativa l’Agenzia delle Entrate potrebbero prevedere un immediato allineamento tra valori civili e fiscali, con riversamento delle differenze pregresse rilevate in RV. Una posizione, questa, che potrebbe generare rilevanti perdite fiscali o utili fiscali; è evidente che in caso di utili fiscali per differenza cambio si originerebbero imposte su “risultati” non realizzati e per i quali non si sono certamente generate entrate di cassa, con effetti negativi sulla solvibilità aziendale. In altre parole, una semplificazione potenzialmente esiziale per le casse sociali.